È giunto il momento dello smantellamento di uno dei più longevi e radicati duopoli presenti in Italia. Con una sentenza storica, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito l’illegittimità dell’assetto normativo italiano che, di fatto, riserva la gestione dei diritti d’autore nel settore musicale alle sole SIAE e LEA, organizzazioni di gestione collettiva che detengono il monopolio dell’intermediazione tra autori, editori e utilizzatori di opere tutelate dal diritto d’autore. La pronuncia della Corte apre definitivamente le porte del redditizio mercato della raccolta e distribuzione dei compensi per l’utilizzo di musica e contenuti protetti, consentendo a qualsiasi entità di gestione indipendente stabilita nell’Unione Europea di operare in concorrenza con i tradizionali organismi di gestione collettiva.

Dopo anni di battaglie legali è stata dunque fatta finalmente chiarezza sul recepimento in Italia della Direttiva 2014/26/UE (c.d. “Direttiva Barnier“), che già dal 2014 prevedeva la liberalizzazione del settore garantendo agli autori e agli artisti la libertà di scegliere l’ente a cui affidare la gestione dei propri diritti di proprietà intellettuale.

Di seguito analizzeremo le motivazioni e le implicazioni di questa storica sentenza, ricostruendo l’iter processuale e normativo che ha portato al ribaltamento di uno status quo radicato da oltre un secolo nel comparto della gestione dei diritti connessi allo sfruttamento di opere musicali, audiovisive e letterarie in Italia e in tutta l’Unione Europea.

 

Le origini dell’azione legale

Per molto tempo in Italia, l’unico soggetto legalmente autorizzato ad operare come intermediario nella gestione dei diritti d’autore è stata la SIAE. Questa situazione di monopolio de facto derivava da una riserva legislativa risalente al 1941. Con l’avvento di Internet e delle nuove tecnologie, alcuni operatori innovativi iniziarono ad offrire servizi analoghi, incoraggiati dal fatto che tale attività era ormai liberalizzata nel resto d’Europa. Migliaia di autori ed editori decisero così di abbandonare la SIAE per affidarsi a questi nuovi gestori, dando l’avvio a contenziosi legali.
L’origine della controversia che trattiamo in questo articolo, risiede nell’azione inibitoria intentata nel 2021 da LEA (Liberi Editori e Autori), organismo di gestione collettiva autorizzato in Italia, nei confronti di “Jamendo”, società di gestione indipendente costituita in Lussemburgo, operativa in Italia dal 2004 nella distribuzione e nella licenza di opere musicali indipendenti.

LEA aveva chiesto al Tribunale di Roma di ordinare a Jamendo di cessare la propria attività di intermediazione in Italia, riservata per legge alla sola SIAE e agli organismi di gestione collettiva quali la stessa LEA. In particolare, la società sosteneva che l’attività svolta da Jamendo costituisse una gestione collettiva dei diritti d’autore illegittima, in quanto Jamendo non possedeva i requisiti previsti dalla normativa nazionale per operare come intermediario.
Il fulcro della questione verteva sull’interpretazione della Direttiva 2014/26/UE (c.d. “Direttiva Barnier”), che disciplina la gestione collettiva dei diritti d’autore e connessi nell’Unione Europea. Nello specifico, la Corte era chiamata a stabilire se tale Direttiva si opponesse alle normative nazionali che limitano l’accesso all’intermediazione dei diritti d’autore alle sole organizzazioni di gestione collettiva (OGC), escludendo le entità di gestione indipendente (EGI).

Per chiarire, la Direttiva Barnier prevede che i titolari dei diritti possano affidare liberamente la gestione dei propri diritti di proprietà intellettuale all’ente di loro scelta all’interno dell’Unione Europea, optando tra OGC ed EGI. Tuttavia, il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 35, pur recependo formalmente la Direttiva, ha di fatto mantenuto la riserva dell’attività di intermediazione a favore della SIAE e delle OGC autorizzate in Italia, escludendo le EGI come Jamendo. Ciò in virtù dell’art. 180 della L. 633/1941 sul diritto d’autore, modificato dal D.L. 148/2017 ma ancora vigente.

 

Il dettaglio della sentenza

Nella sentenza (ECLI:EU:C:2024:254), la Corte di Giustizia ha ritenuto che tale normativa costituisca una restrizione ingiustificata e sproporzionata alla libera prestazione di servizi ex art. 56 TFUE. Pur riconoscendo che la tutela dei diritti di proprietà intellettuale rappresenti un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare restrizioni, la Corte ha ritenuto che l’esclusione assoluta e generale delle EGI vada oltre quanto necessario per perseguire tale obiettivo.
In particolare, la Corte ha evidenziato che la Direttiva Barnier assoggetta le EGI ad obblighi sensibilmente meno stringenti rispetto alle OGC in ambiti quali la concessione di licenze, la governance e la sorveglianza. Pertanto, il trattamento differenziato operato dalla normativa italiana non risponde in modo coerente e sistematico all’intento di tutelare il diritto d’autore. Sarebbe stato più proporzionato subordinare l’operatività delle EGI a specifici obblighi normativi giustificati da tale obiettivo di interesse generale, anziché escluderle completamente.

La sentenza richiama inoltre l’art. 4 del D.Lgs. 35/2017, che consente ai titolari di affidare la gestione dei propri diritti a OGC o EGI indipendentemente dallo Stato di stabilimento, salvo quanto previsto dall’art. 180 della legge sul diritto d’autore, che riserva l’attività alle sole SIAE e OGC. La Corte ha altresì chiarito che il considerando 19 della Direttiva Barnier, pur affermando il diritto dei titolari di revocare i diritti gestiti da un ente per affidarli a un altro, OGC o EGI, non può derogare alle disposizioni specifiche della Direttiva stessa.

 

Avvio alla concorrenza con l’apertura del mercato

In definitiva la pronuncia stabilisce che, ai sensi della Direttiva Barnier, tanto le organizzazioni di gestione collettiva, quanto le entità di gestione indipendente, possono svolgere attività di intermediazione dei diritti d’autore e connessi nel settore musicale, nel rispetto delle disposizioni della Direttiva stessa. Si apre così la strada al superamento del duopolio SIAE-LEA esistente in Italia, garantendo agli autori e ai musicisti la piena libertà di scegliere a quale soggetto affidare la gestione dei propri diritti.

La sentenza segna un momento epocale per il diritto d’autore in Italia e nell’Unione, ponendo fine a una situazione di fatto monopolistica che perdurava da oltre un secolo. Si avvia così la liberalizzazione del mercato dell’intermediazione musicale, in linea con le attuali caratteristiche globali e interconnesse del settore. Una vittoria per autori, editori e consumatori, che beneficeranno di un mercato più competitivo e trasparente.

 

Il comunicato stampa di SIAE

La storica sentenza della Corte di Giustizia Europea ha naturalmente suscitato reazioni da parte dei principali attori coinvolti nella gestione dei diritti d’autore in Italia. In una nota stampa del 21 marzo 2024, Salvatore Nastasi, Presidente della SIAE, ha così commentato la pronuncia:

“La SIAE si dichiara perfettamente in linea con la posizione espressa poco fa dal Sottosegretario Mazzi a seguito dell’odierna sentenza della Corte Europea sulla gestione collettiva del diritto d’autore. La pronuncia della Corte rappresenta infatti un’opportunità per definire regole chiare ed evitare possibili disparità tra gli attori coinvolti. Disporre di regole chiare in cui operare a tutela di tutti i nostri autori, nessuno escluso, costituisce senz’altro un vantaggio per la SIAE. È un intervento che ci viene chiesto dall’Europa, ma soprattutto lo esige il comparto della creatività italiana, che può continuare a crescere solo se il diritto d’autore viene adeguatamente protetto, fuori e dentro i nostri confini”

In ultimo è bene ricordare che la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea fa chiarezza nella regolamentazione della gestione dei diritti d’autore attuati da società d’intermediazione. Le società di gestione collettiva, come SIAE o Soundreef, svolgono un ruolo cruciale nell’intermediazione dei diritti d’autore per la musica: tutelano infatti gli autori assicurando loro i compensi dovuti ogni volta che le loro opere musicali vengono utilizzate; gestiscono la riscossione dei guadagni e ne curano la distribuzione. Senza questo tipo d’intermediazione, sarebbe complesso per gli autori tracciare ogni utilizzo delle loro opere e riscuotere i compensi adeguati.

Soundreef è una società di gestione collettiva che, al pari della SIAE, gestisce e ripartisce i diritti d’autore per conto di artisti ed editori musicali. Nel territorio italiano, Soundreef ha affidato l’intermediazione dei diritti dei suoi iscritti a LEA (Liberi Editori Autori), un’associazione che si occupa di rilasciare licenze per l’utilizzo del repertorio Soundreef durante pubbliche esecuzioni, riscuotendo e ripartendo i relativi compensi. Le società di gestione collettiva facilitano quindi la gestione dei diritti patrimoniali e morali associati a un’opera musicale, garantendo che gli autori ricevano una giusta remunerazione per il loro lavoro.

 

Italia in Testa per la tutela del diritto d’autore

L’Associazione Italia in Testa offre un ampio ventaglio di servizi specifici per la tutela dei beni immateriali quali marchi, brevetti, disegni e modelli. Oltre a fornire consulenza legale di alto livello in questi ambiti, Italia in Testa offre le proprie competenze anche nell’ambito del diritto d’autore.
In particolare, nell’ambito musicale e dei diritti d’autore, l’Associazione ha realizzato una serie di articoli di approfondimento che elenchiamo di seguito:

  • Web Radio: quali sono le licenze necessarie?
    https://www.italiaintesta.it/web-radio-quali-sono-le-licenze-necessarie/
    Per gestire una web radio è cruciale ottenere le licenze corrette per l’utilizzo di musica protetta da diritto d’autore. Con l’introduzione della Direttiva Barnier, diventa necessario acquisire licenze non solo per i diritti d’autore attraverso la SIAE ma anche per i diritti connessi, contattando enti specifici come SCF o Soundreef. Questo processo evidenzia la complessità nell’ottenere le varie licenze richieste e sottolinea l’importanza di comprendere esattamente quali licenze sono necessarie a seconda del tipo di musica trasmessa.
  • Il Diritto di sincronizzazione di un’opera musicale
    https://www.italiaintesta.it/il-diritto-di-sincronizzazione-di-unopera-musicale/
    L’articolo tratta del “diritto di sincronizzazione” necessario per unire musica e immagini in movimento, come nei film o nelle pubblicità. Sottolinea l’importanza di ottenere autorizzazioni specifiche dai detentori dei diritti per evitare violazioni e discute il ruolo dei diritti morali dell’autore. Viene enfatizzata l’importanza di seguire vie legali per la sincronizzazione, attraverso l’utilizzo di musica di pubblico dominio o licenze Creative Commons per evitare problemi legali.
  • Diritti connessi al diritto d’autore
    https://www.italiaintesta.it/diritti-connessi-al-diritto-dautore/
    L’articolo illustra i diritti connessi, distinti dal diritto d’autore, che proteggono il lavoro di artisti interpreti, esecutori e produttori di fonogrammi. Questi diritti si applicano alla musica, al cinema e alla radiodiffusione, tutelando le prestazioni artistiche e le produzioni. Viene anche discusso il ruolo delle società di gestione collettiva nella distribuzione dei proventi derivanti da questi diritti.
  • META e SIAE: l’accordo transitorio riporta la musica su Stories e Reels
    https://www.italiaintesta.it/meta-vs-siae-accordo-transitorio/
    L’articolo discute l’accordo transitorio tra META e SIAE che ha permesso il ritorno della musica su Stories e Reels di Instagram e Facebook. Dopo un’interruzione nelle negoziazioni, che aveva portato alla rimozione della musica, l’intervento dell’AGCM ha favorito un accordo che prevede la proroga delle condizioni precedenti fino a ottobre 2023.

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