La sincronizzazione di un’opera musicale o di un fonogramma avviene attraverso il suo abbinamento ad immagini fisse o in movimento, come nel caso di prodotti audiovisivi, cinematografici o pubblicitari. Il Diritto di sincronizzazione di un’opera musicale, oggi più che mai, è un tema che riveste un ruolo di prim’ordine nell’industria dell’intrattenimento e necessita di una serie di autorizzazioni e accordi tra i titolari dei diritti coinvolti.

 

Diritto di sincronizzazione di un’opera musicale: come non incorrere in ipotesi di violazione 

Nella sincronizzazione di un’opera musicale l’abbinamento dell’opera musicale (o della registrazione che la contiene) a quella cinematografica (o assimilata) comporta infatti un suo riadattamento che non può rientrare nel semplice diritto di riproduzione ma, al contrario, richiede l’esplicito consenso dell’autore, dell’editore musicale o del produttore di fonogrammi. A tal proposito è importante ricordare che l’opera musicale e la registrazione (fonogramma) che contiene la sua esecuzione sono beni giuridici diversi e possono dunque avere diversi titolari. In altre parole, sono dunque necessarie tante autorizzazioni quanti sono i diritti che vengono in gioco.

Negli anni passati spesso si è verificato che molti brani musicali fossero abbinati ad immagini in movimento per la realizzazione di spot pubblicitari (diffusi sia sui canali televisivi che sui social network) senza una preventiva autorizzazione da parte dei titolari dei relativi diritti di utilizzazione economica. Proprio tali episodi si sono tradotti in un consolidamento della giurisprudenza sul tema del diritto di sincronizzazione di un’opera musicale. Per non incorrere in violazioni, è necessario innanzitutto comprendere che riproduzione e sincronizzazione rappresentano due diverse forme di sfruttamento: l’autore, pur cedendo (o licenziando) a terzi i diritti di riproduzione dell’opera musicale, non trasferisce altresì il diritto di sincronizzazione. 

Anche i diritti morali rivestono un ruolo decisivo, in quanto consentono all’autore di potersi opporre ad ogni tipo di modificazione dell’opera che possa pregiudicare il suo onore o la sua immagine: lo scopo è quello di consentirgli di preservare la propria creazione da usi che possano porsi in contrasto con la propria visione artistica, in quanto l’opera è espressione diretta della sua personalità e qualsiasi tipo di abbinamento deve risultare coerente rispetto a quest’ultima. L’ipotesi che si verifica più frequentemente infatti è che l’utilizzo di un brano musicale all’interno di uno spot pubblicitario faccia identificare l’opera stessa con il prodotto commerciale oggetto della promozione. 

 

Alcune delle piu grandi piattaforme di video sharing

Titolo: Alcune delle piu grandi piattaforme di video sharing    Crediti immagine: Photo by Aman Pal on Unsplash

 

Il Diritto di Sincronizzazione e le piattaforme di video sharing

Nel caso in cui vengano in gioco piattaforme di video sharing è necessario considerare alcuni ulteriori aspetti, anche in relazione all’uso commerciale o non commerciale del video.  Nel caso in cui non si siano previamente ottenute le autorizzazioni necessarie il video potrà essere oscurato a seguito di un reclamo da parte del titolare dei diritti. Si potrà essere contattati dall’ufficio legale della casa discografica o dell’editore per la richiesta di corresponsione dei diritti di sincronizzazioni o, ancora, queste potranno decidere di tenere il video in rete e monetizzare attraverso la pubblicità. La piattaforma Youtube è peraltro dotata di un sistema in grado di percepire e riconoscere l’audio di un video caricato da un utente e comprendere se si tratti o meno di un brano protetto dai diritti d’autore; in quest’ultimo caso la cancellazione dell’audio (o dell’intero video) avverrà automaticamente.

Oggi giorno quasi tutte le case discografiche ricevono periodicamente un report della musica utilizzata dalle piattaforme, con le quali firmano appositi accordi di licenza.

Esistono tuttavia almeno due modi per sincronizzare musica e video senza incorrere nel rischio di violare il diritto d’autore. La prima è quella di utilizzare librerie contenenti registrazioni musicali che circolano con licenze che permettono determinati utilizzi a titolo gratuito. Stiamo parlando di quelle rilasciate con licenze “Creative Commons” (che solitamente obbligano soltanto a citare l’autore) o quelle completamente libere, i cosiddetti brani royalty-free. Approfindiremo questo tema nei prossimi articoli.

Un altro modo per evitare rischi legati alla violazione del diritto d’autore è utilizzare musica ormai libera dal diritto d’autore, ovvero di pubblico dominio: questa circostanza si verifica una volta trascorsi 70 anni dalla morte dell’autore.

 

Diritto di Sincronizzazione e SIAE 

La relazione tra diritto di sincronizzazione e gestione collettiva dei diritti d’autore in passato è stata oggetto di varie controversie giudiziarie. 

È importante ricordare che il diritto di sincronizzazione non rientra nel mandato che gli associati conferiscono a SIAE, e anche se il brano è registrato non si potranno ottenere le autorizzazioni necessarie pagando i diritti dovuti alla SIAE in quanto queste possono essere rilasciate direttamente dagli aventi diritto. 

Al fine di ottenere l’autorizzazione dal titolare dei diritti che insistono sull’opera ci si dovrà dunque rivolgere all’autore o all’editore, mentre per quelli sulle registrazioni sarà necessario contattare la casa discografica e, con l’imprescindibile ausilio di un legale specializzato, seguire le procedure di negoziazione che terminano con la stesura di un contratto di sincronizzazione.  

 

 

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