L’utilizzo di fotografie reperite sui social network è un’operazione che può comportare diversi rischi, in particolare legati alla violazione del diritto d’autore. In questo articolo illustreremo brevemente gli aspetti legali del rapporto tra condivisione di fotografie e Diritto d’Autore e le Regole da seguire sui Social Network. 

 

Diritto d’autore e tipologie di fotografie

La fotografia riceve protezione dalla nostra normativa dalla Legge sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (L. 22 aprile 1941, n. 633), la quale individua tre diverse tipologie di “fotografia” : l’opera fotografica, la fotografia “semplice” e la fotografia documentale.

La prima deve necessariamente essere dotata di carattere creativo, ovvero di quei tratti individuali così peculiari da rendere riconoscibile l’ impronta personale dello stesso fotografo. L’atto della creatività, inteso come espressione artistico-intellettuale, deve essere dunque preponderante rispetto alla mera tecnica e va identificato con la capacità di evocare suggestioni o comunque di lasciare trasparire l’apporto personale del fotografo, non limitandosi dunque alla riproduzione e alla documentazione di determinate azioni o situazioni reali. La seconda, la fotografia semplice, viene definita invece come immagine di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale ottenuta con processo fotografico o con processo analogo”. Questa non deve presentare il requisito della creatività e può ad esempio essere la foto di cronaca di un giornale o di un paesaggio all’interno di un giornale.

La terza tipologia è la riproduzione fotografica, ossia la mera riproduzione di scritti, documenti, oggetti, disegni tecnici e così via.

Fotografie sui Social Network: Normative per Diverse Tipologie

Per i motivi appena descritti, ad ognuna delle tre tipologie è riservato un trattamento giuridico differente. La legge riconosce all’autore dell’opera fotografica sia una serie di diritti di utilizzazione economica (quelli di cui agli artt. 12 – 19 della legge sul diritto d’autore, quali ad esempio la pubblicazione, riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico o elaborazione) che diritti di natura morale (tra cui quello  paternità e di integrità dell’opera).

I c.d. diritti patrimoniali hanno una duratache comprende tutta la vita dell’autore e i 70 anni successivi alla sua morte: fino a quel momento dunque l’utilizzo di un’opera fotografica è subordinato al consenso dell’autore (o dei suoi eredi) e ll’ottenimento di una licenza d’uso, che può essere gratuita o a pagamento a discrezione del titolare dei diritti.

Le fotografie semplici godono invece di una serie di diritti che potremmo definire “minori”. Il titolare ha infatti il diritto esclusivo di riproduzione e diffusione, nonché il diritto a percepire un equo compenso per l’utilizzo di queste, a condizione che nelle fotografie sia indicato il nome del fotografo e la data dell’anno di scatto della fotografia. È importante sottolineare come, in mancanza di tali requisiti, la riproduzione non è abusiva e l’equo compenso non è dovuto, a meno che non venga provata la mala fede del soggetto che riproduce la foto. Quest’ultima, secondo la giurisprudenza, si dimostra provando che l’autore della violazione conoscesse(o potesse conoscere attraverso l’ordinaria diligenza) il titolare dei diritti esclusivi sulla fotografia.

La differenza più rilevante nella diversa protezione giuridica riservata dal legislatore a queste due tipologie fotografiche riguarda la durata della tutela: mentre, come si è detto, l’opera fotografica gode della piena protezioneaccordata dalla Legge sul Diritto d’Autore(fino a 70 anni dopo la morte), le semplici fotografie sono protette attraverso un diritto c.d. “connesso”, la cui durata è ventanni dalla data dello scatto.

Per quanto riguarda le mere riproduzioni fotografiche, essendo queste caratterizzate dalla assoluta meccanicità nel processo di riproduzione, non godono di alcuna particolare protezione e sono liberamente utilizzabili.

Fotografie, Diritto d’Autore e Social Media

Per quanto riguarda in particolare le fotografie e il diritto d’Autore e le Regole per i Social Network è altresì utile comprendere cosa prevedono i termini e le condizioni d’uso deisingoli social network, ovvero tutte quelle condizioni che noi accettiamo di rispettare quando decidiamo di utilizzare ognuna di queste piattaforme. In via generale, quelle principalmente utilizzate (Facebook, Instagram) non prevedono nei loro termini e condizioni d’uso una cessione totale dei diritti d’autore da parte dell’utente sulle fotografie che si caricano, ma si limitano a prevedere la sola possibilità (per gli altri utenti) di condividerle unicamente all’interno della piattaforma e non al di fuori.

Ciò significa che scaricare una foto dai social per destinarla altri tipi di utilizzo è vietato dalla legge (oltre che dalle stesse regole dei social network)

Quali sono le soluzioni alternative?

All’interno della rete vanno distinte due diverse ipotesi, ovvero quella di allegare il semplice link (di una foto altrui) con collegamento ipertestuale e il vero e proprio inserimento del contenuto (prima scaricato) all’interno di un’altra pagina. Nel primo caso allegare è sempre consentito (a meno che la pagina a cui rimanda il collegamento non sia ad esempio riservata a chi ha sottoscritto un abbonamento), nel secondo caso invece l’azione èsenz’altro vietata, in quanto si tratta a tutti gli effetti di una riproduzione dell’opera, consentita soltanto con il previo consenso di chine detienei diritti.

Una soluzione alternativa per non incorrere in questo genere di rischia meno che non si voglia contattare il titolare dei diritti su una particolare fotografia al fine di ottenere un’autorizzazione è quella di utilizzare alcuni portali appositamente dedicatiche permettono di scaricare fotografie con le licenze libere, in regime di copyleft o addirittura di dominio pubblico.

Da quanto detto fin qui, risulta evidente che l’utilizzazione di fotografie in rete e sui social network deve necessariamente essere preceduta dall’indagine sulla presenza e sulla natura diritti che gravano sulle fotografie stesse, a seconda dalle tipologie prima analizzate. Si tratta infatti di un’operazione essenzialeal fine di non incorrere in violazioni della normativa in tema di diritto d’autore, fenomeno sempre più frequente e che negli anni ha condotto la giurisprudenza a pronunciarsi in merito più e più volte.

 

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