Denominazione di Origine Protetta (DOP) e Indicazione Geografica Protetta (IGP) sono due delle denominazioni che tutelano i prodotti agroalimentari in possesso di determinate caratteristiche, contenute in appositi disciplinari che devono essere rispettati per poter ottenere la qualifica DOP o IGP. L’obiettivo è la salvaguardia dei metodi di produzione di quei prodotti e la tutela degli standard qualitativi degli stessi. Dal punto di vista del consumatore, la qualifica DOP o IGP, dà la garanzia di avere informazioni chiare su quelle che sono le peculiarità che conferiscono valore aggiunto a questi prodotti.

La Danimarca e il mancato rispetto del Regolamento UE n. 1151/2012

Di recente la Danimarca ha rivendicato la possibilità di usare la denominazione “Feta”, noto marchio Dop riservato ai produttori greci, per formaggi prodotti in Danimarca e destinati all’esportazione al di fuori dell’ambito comunitario.

Mentre da un lato la Danimarca rivendicava una sorta di “libera contraffazione della “sua” Feta sostenendo che si trattava di un prodotto destinato solo a Paesi Terzi, quindi estraneo all’applicazione del citato Regolamento, dall’altro lato Bruxelles ammoniva i danesi spiegando loro che questo marchio Dop è stato registrato  fin dal 2002 e che, a partire da questa data, la denominazione “Feta” può essere utilizzata solo per indicare quei formaggi che sono originari di una zona geografica ben delimitata in Grecia e che rispondono a determinate specifiche indicate nel relativo disciplinare.

La vicenda è proseguita da un lato con la Danimarca che a sua discolpa sosteneva che il Regolamento UE n. 1151/2012 si applica solo ai prodotti commercializzati all’interno della UE: di conseguenza, a loro discolpa, sostenevano che bloccare l’utilizzo del nome “Feta” per prodotti destinati solo ai mercati extra-comunitari fosse un ostacolo al libero commercio.

Dall’altro lato con una procedura di infrazione per violazione di detto regolamento proprio per non aver la Danimarca impedito o interrotto l’uso della denominazione Feta sui prodotti commercializzati non conformi al disciplinare della DOP Feta.

H2 L’intervento della Corte di Giustizia UE sul caso “finta Feta”

Sul caso è dovuta intervenire la Corte di Giustizia UE (causa C-159/20) la quale ha ribadito che nella previsione del Regolamento UE n. 1151/2012 devono rientrare anche fattispecie come quella occorsa ovvero l’uso di una denominazione registrata per designare prodotti che rientrano in quella previsione, anche se destinati ai mercati extra europei.

In poche parole, i magistrati UE hanno ribadito che l’uso di una DOP o di una IGP per designare un prodotto fabbricato nel territorio dell’Unione che non sia in possesso delle specifiche richieste, viola il diritto di proprietà intellettuale anche se il prodotto è destinato all’esportazione verso paesi terzi.

Per tale motivo, il comportamento dei danesi deve essere ritenuto contrario alla previsione del Regolamento UE n. 1151/2012.

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