L’oggetto del marchio è definito dall’art. 7 del codice di proprietà industriale che prevede tutti i segni, le parole, i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche.
• Marchi denominativi: parole, cifre, numeri
• Marchi figurativi: disegni ed alle forme bidimensionali e tridimensionali
• Marchi di colore: sfumature cromatiche. Ad esempio: Tiffany ha il marchio turchese
• Marchi di suoni
• Marchi di movimento: un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio o comprendente tale movimento o cambiamento.
• Marchi di posizione: una modalità specifica di posizionamento o apposizione del marchio sul prodotto
• Marchi complessi: la combinazione di diversi elementi dei marchi.
Limitazioni nella registrazione dei marchi
Attenzione però, ci sono alcuni casi in cui la normativa nazionale pone alcune limitazioni. Un esempio è il caso in cui si volesse registrare come marchio un nome di persona: l’art. 8 del codice della proprietà industriale infatti prevede che qualora si volesse registrare come marchio un nome di persona diverso da quello di chi chiede la registrazione non bisognerà ledere la fama o il decoro di chi porta tali nomi. Inoltre, quando si tratta di nomi di personaggi famosi potranno essere registrati come marchi solo dagli stessi o solo con il loro consenso.